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Attenzione: il seguente testo è stato elaborato automaticamente da un sistema di intellgenza artificiale e viene qui pubblicato esclusivamente per alimentare il dibattito sui temi di diritto dell'intelligenza artificiale. Il testo che segue non è stato sottoposto ad alcun vaglio legale e non deve essere utilizzato per scopi diversi dalla discussione. Pertanto non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'utilizzo improprio.

Regolamento di condominio

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Articolo 1 - Oggetto


Il presente regolamento condominiale ha lo scopo di definire le norme di convivenza tra i condomini e di garantire il rispetto delle regole di buon vicinato all'interno dell'edificio condominiale sito in via [indirizzo completo].

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Articolo 2 - Obblighi dei condomini


I condomini sono tenuti a:
a) rispettare le norme di legge in materia di igiene, sicurezza e decoro urbano;
b) mantenere in ordine e puliti i propri locali e gli spazi comuni, provvedendo alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti;
c) evitare rumori molesti e comportamenti che possano disturbare la quiete degli altri condomini;
d) non effettuare lavori o modifiche alle parti comuni senza il previo consenso dell'assemblea condominiale;
e) non utilizzare gli spazi comuni per scopi diversi da quelli previsti e non danneggiarli in alcun modo;
f) rispettare le decisioni dell'assemblea condominiale e le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3 - Utilizzo degli spazi comuni
a) Gli spazi comuni (ascensori, scale, ingresso, cortile, ecc.) devono essere mantenuti puliti e in ordine. E' vietato depositare oggetti, mobili, biciclette e quant'altro che possa ostruire il passaggio o creare fastidio ad altri condomini.
b) L'utilizzo degli spazi comuni deve avvenire nel rispetto della quiete degli altri condomini, evitando schiamazzi o comportamenti molesti.
c) E' vietato organizzare feste o eventi che possano arrecare disturbo agli altri condomini senza il previo consenso dell'assemblea condominiale.

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Articolo 4 - Lavori e manutenzione


a) L'esecuzione di lavori o modifiche alle parti comuni deve essere autorizzata dall'assemblea condominiale e deve essere eseguita da personale specializzato e qualificato.
b) L'effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria è a carico del condominio e deve essere eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge.
c) L'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria è a carico dei condomini interessati e deve essere autorizzata dall'assemblea condominiale.

Articolo 5 - Amministrazione condominiale
a) L'amministrazione condominiale è svolta da un amministratore nominato dall'assemblea condominiale.
b) L'amministratore è tenuto a redigere il bilancio annuale e a convocare l'assemblea condominiale almeno una volta all'anno.
c) L'amministratore è responsabile della gestione del condominio e deve agire nell'interesse di tutti i condomini.
d) L'assemblea condominiale può revocare l'amministratore con una maggioranza qualificata dei voti.

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Articolo 6 - Sanzioni


a) In caso di violazione delle norme contenute nel presente regolamento, il condominio potrà richiedere il risarcimento del danno subito o l'intervento delle forze dell'ordine, qualora la violazione costituisca un reato.
b) In caso di comportamenti molesti o di disturbo della quiete degli altri condomini, l'assemblea condominiale potrà deliberare sanzioni disciplinari, come ad esempio il divieto di utilizzare gli spazi comuni per un determinato periodo di tempo.

 

Articolo 7 - Modifiche al regolamento
a) Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea condominiale con la maggioranza qualificata dei voti.
b) Le modifiche al regolamento devono essere comunicate a tutti i condomini e depositate presso il registro del condominio.

Articolo 8 - Disposizioni finali
a) Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'assemblea condominiale.
b) In caso di contrasto tra il presente regolamento e le norme di legge, prevale quest'ultime.
c) I condomini si impegnano a rispettare il presente regolamento e a collaborare per il buon funzionamento dell'edificio condominiale.

 

d) Il presente regolamento sarà affisso in luogo visibile nell'edificio condominiale e fornito a tutti i condomini.
e) Eventuali controversie inerenti all'applicazione del presente regolamento saranno risolte mediante la composizione bonaria, ovvero mediante il ricorso alla mediazione o all'arbitrato, o, in ultima istanza, al giudice competente.

 

f) Nel caso in cui uno o più condomini risultino morosi nei confronti del condominio, l'assemblea condominiale potrà deliberare le opportune azioni per il recupero dei crediti, compresa l'azione giudiziaria.
g) Qualora si rendesse necessaria la modifica della destinazione d'uso di una porzione dell'edificio condominiale, sarà necessario il previo consenso dell'assemblea condominiale e, ove necessario, il rilascio di eventuali autorizzazioni amministrative.
h) In caso di cessione di una porzione dell'edificio condominiale, il venditore è tenuto a comunicare al condominio l'avvenuta cessione e a fornire all'acquirente una copia del presente regolamento.
i) Nel rispetto della normativa in materia di privacy, i condomini sono tenuti a rispettare la privacy degli altri condomini e ad evitare la divulgazione di informazioni riservate.
j) Il presente regolamento può essere integrato da ulteriori norme e disposizioni concordate dall'assemblea condominiale.

 

 

Fatto e sottoscritto il presente regolamento condominiale in n. ___ copie il giorno ___ mese ___ anno ___ a ____________.

 

Firma dei condomini presenti all'assemblea

 


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